MISE_Credito d’imposta per la bonifica dei siti inquinati

Pubblicato il 26 maggio 2015 · Finanziamenti & Contributi

Bonifica siti inquinati

Con il decreto del Direttore generale del 18 maggio 2015 sono state stabilite le modalità di richiesta del credito d’imposta concesso alle imprese che investono nella bonifica dei siti inquinati. Si  tratta di aree industriali e siti ad alto rischio ambientale individuati ai sensi della legge 426/1998, il cui elenco completo è riportato nell’allegato n. 1 al decreto.

Le imprese che vogliono beneficiare delle agevolazioni devono, pertanto, operare nell’ambito di unità produttive ubicate in siti SIN (Siti inquinati di Interesse Nazionale) e devono aver sottoscritto accordi di programma volti a favorire la messa in sicurezza, la bonifica e la riconversione industriale dei suddetti siti inquinati.

Gli investimenti per i quali si richiede il credito d’imposta possono essere avviati (inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento, o primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento) a partire dalla data di sottoscrizione o di adesione all’accordo di programma.

Il periodo di tempo utile per la presentazione delle istanze di concessione delle agevolazioni per gli investimenti realizzati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, è stato fissato tra il 2 gennaio e il 31 dicembre 2016.

Le domande di accesso al credito d’imposta devono essere inviate al Ministero dello Sviluppo Economico tramite Posta Elettronica Certificata dell’impresa all’indirizzo dgpicpmi.div04@pec.mise.gov.it. Gli atti devono essere sottoscritti con firma digitale dal titolare, dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell’impresa (allegando, in quest’ultimo caso, copia della procura e del documento di chi la rilascia). Le imprese che richiedono agevolazioni per oltre 150.000,00 euro devono trasmettere al MiSE anche le dichiarazioni in materia di informazioni antimafia, che devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa e dagli eventuali ulteriori soggetti dichiaranti.

Il credito d’imposta potrà essere fruito dopo aver ricevuto il decreto di concessione dell’agevolazione da parte della Dgiai (Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali), a seguito del quale le  imprese devono inviare all’indirizzo pec dgiai.div06@pec.mise.gov.it, entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun periodo d’imposta, una dichiarazione contenente le informazioni sul mantenimento del programma di investimento e/o dei beni per l’uso previsto nei SIN, sulla vigenza dell’impresa stessa e sull’assenza nei confronti della medesima di procedura concorsuale. Il credito d’imposta potrà poi essere portato in compensazione nei versamenti da effettuare tramite modello F24 telematico.

Decreto direttoriale 18 Maggio 2015 ed allegati.

Fonte: www.sviluppoeconomico.gov.it

 

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