Horizon 2020 e le Reti di Imprese

Pubblicato il 18 luglio 2014 · Programma Horizon 2020

La Commissione Europea ha stabilito (Regolamento n.966/2012) che le domande di sovvenzione per la partecipazione a programmi di finanziamento quali il programma Horizon 2020, possono essere presentate da:

  • persone giuridiche; oppure
  • persone fisiche, se lo esigono la natura o le caratteristiche dell’azione o l’obiettivo perseguito dal richiedente.

Sono ammissibili le domande di sovvenzione presentate da entità non aventi personalità giuridica (tra le quali le reti di imprese) a norma del rispettivo diritto nazionale, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome dell’entità e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche.
Lo stesso concetto viene ripetuto nel Regolamento n.1268/2012 all’articolo 198.

Nell’ordinamento giuridico italiano, le reti di imprese sono disciplinate dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010. La Legge n.122 parla genericamente di imprenditoriarticolo 42 comma 4-ter: “Con il contratto di rete piu’ imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita’ innovativa e la propria competitivita’ sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o piu’ attivita’ rientranti nell’oggetto della propria impresa”.

horizon 2020La legge non fornisce indicazioni sulla forma giuridica, sul numero dei partecipanti, sui settori interessati, sulla localizzazione delle imprese. Pertanto la rete potrebbe essere costituita da organizzazioni con forma giuridica diversa, anche semplicemente da due imprenditori. E non essendo specificati divieti o limitazioni, possono essere parte di un contratto di rete anche società tra loro collegate e controllate.

Poiché di un contratto di rete devono essere parte più imprenditori (requisito della pluralità degli imprenditori) nel caso di una rete composta esclusivamente da società controllate e/o collegate questo requisito potrebbe venire meno.

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