Fondo di Garanzia: interventi su Mini Bond emessi da pmi

Pubblicato il 1 agosto 2014 · Finanziamenti & Contributi

Con il decreto interministeriale 5 giugno 2014  il Mise dà attuazione alle disposizioni  di cui all’art. 12, comma 6-bis, del decreto-legge n. 145/2013 (cd. decreto Destinazione Italia) che  ha previsto che la garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/96 possa essere concessa, in aggiunta a quanto già previsto dalla legislazione vigente, in favore delle società di gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni o titoli similari emessi da piccole e medie imprese (pmi).

Il medesimo comma 6-bis stabilisce espressamente che la predetta garanzia possa essere concessa a fronte sia di singole operazioni di sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari, sia di portafogli di operazioni.

Garanzia su singola operazione di sottoscrizione di mini bond

La garanzia del Fondo può essere concessa a fronte della singola operazione di sottoscrizione di mini bond, nelle seguenti misure:

  1. fino al 50 percento del valore nominale del mini bond sottoscritto, nel caso in cui la stessa preveda un rimborso a rate sulla base di un piano di ammortamento (amortising mini bond);
  2. fino al 30 percento del valore nominale del mini bond sottoscritto, nel caso in cui la stessa preveda il rimborso unico a scadenza (bullet mini bond).

Nel limite della copertura massima delle operazioni di cui al punto 1., la garanzia del Fondo copre fino al 50 percento, ovvero al 30 percento per le operazioni di cui al punto 2., dell’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario finale.

L’importo massimo garantibile dal Fondo per singolo soggetto beneficiario finale relativamente a queste operazioni ammonta a euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila).

Garanzie su portafogli di mini bond

La garanzia del Fondo può essere concessa ai soggetti richiedenti anche a fronte di portafogli di minibond a condizione che le singole operazioni di sottoscrizione di mini bond che compongono il portafoglio siano, ciascuna, di importo non superiore al 3 percento del valore nominale complessivo dei titoli che compongono il portafoglio di mini bond.

Il valore nominale complessivo dei titoli che compongono il portafoglio di mini bond, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, non può essere:

  • inferiore a euro 50.000.000,00 e
  • superiore a euro 300.000.000,00.

La copertura del Fondo non può essere superiore all’80 percento della tranche junior del portafoglio di mini bond, fermo restando che non può, in ogni caso, eccedere l’importo pari all’8 percento del valore nominale complessivo dei titoli che compongono il portafoglio di mini bond. Tale misura può essere elevata nel caso in cui tale innalzamento di copertura sia finanziato con risorse apportate al Fondo da regioni o province autonome, o da altri enti od organismi pubblici ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012. Detti apporti possono integrare l’intervento del Fondo a sostegno della realizzazione di portafogli o sub-portafogli regionali di mini bond sottoscrivendo:

  • la tranche junior del portafoglio di mini bond, al fine di aumentarne il punto di stacco e spessore oltre il predetto limite dell’8 percento, fermo restando il limite massimo della copertura complessiva del Fondo pari all’80 percento della tranche juniordel portafoglio di mini bond;
  • la tranche mezzanine del portafoglio di mini bond.

Relativamente alla singola operazione di sottoscrizione di mini bond compresa nel portafoglio garantito, fermo restando il limite di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario finale, il Fondo copre, nella misura massima dell’80 percento, la perdita registrata sulla singola operazione, con riferimento all’ammontare massimo dell’esposizione per capitale e interessi contrattuali e di mora del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario finale, fino al raggiungimento dei limiti sopra citati.

La garanzia del Fondo su portafogli di mini bond opera anche nel corso del periodo di costruzione del portafoglio garantito, coprendo le eventuali perdite che si dovessero manifestare durante tale periodo.

 

 

 

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