Piano Destinazione Italia: approvazione definitiva in Senato

Pubblicato il 20 febbraio 2014 · Incentivi Ricerca e Innovazione

Destinazione ItaliaIl 19/02 scorso nella seduta n.195, l’Assemblea di Palazzo Madama ha convertito in legge, con 121 voti favorevoli e 91 contrari, il decreto-legge sul piano Destinazione Italia (A.S. n.1299). Il provvedimento è stato approvato definitivamente (ma non ancora pubblicato) e con esso vengono confermate le modifiche apportate dalla Camera al ddl 145 del 23/12/2013. In particolare, è confermata l’istituzione di un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività R&D, nel limite massimo complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016, a valere sulla collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Il credito di imposta è riconosciuto (fino ad un importo massimo annuale di €2.500.000, minimo €50000) a tutte le imprese aventi un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro, indipendentemente dalla forma giuridica,  dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di R&D.

Sono destinatari del credito d’imposta anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo e innovazione. In questi casi, l’agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali, che tengono conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese stesse.  Le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta sono le  seguenti, inclusa la creazione di nuovi brevetti:

a) lavori sperimentali o teorici finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

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